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COS’È IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH, o regolamento (CE) n. 1907/2006, è un provvedimento dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1 giugno 2017, finalizzato alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, in breve REACH.

Il presente regolamento intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitivitàe l’innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.

Semplificando, con REACH si intende contenere i rischi derivanti dall’impiego di sostanze chimiche, e di regolamentare in modo più puntuale i settori industriali coinvolti, favorendo l’innovazione e la ricerca di sostanze alternative.

Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è la sostituzione dei test sugli animali con metodi alternativi; in effetti, attraverso un processo di valutazione delle sostanze chimiche, non sarà più necessario per le aziende effettuare sperimentazioni sugli animali per registrarne gli effetti collaterali.

APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH si applica a ogni sostanza chimica, non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano:

Al fine di preservare l’integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell’ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate.

REGOLAMENTO REACH: OBBLIGHI PER LE AZIENDE

La responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze dovrebbe spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano.

Come si legge nel testo, il Regolamento REACH attribuisce la responsabilità alle aziende, che devono identificare, registrare e gestire i rischi collegati alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all’interno dell’UE.

Ciò include anche l’obbligo di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente e appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall’uso e dallo smaltimento di ogni sostanza.

È importante, inoltre, attivare un canale di comunicazione tra i produttori di sostanze chimiche, tenuti quindi alla valutazione e registrazione delle stesse, e gli utilizzatori finali, ovvero le aziende che utilizzando queste sostanze per la produzione di beni.

Spetta perciò ai produttori di sostanze chimiche la valutazione e registrazione delle stesse, che dovranno poi interagire con altri produttori e con gli utilizzatori finali, in modo da evitare più test sulle medesime sostanze e favorire lo scambio di informazioni.

La valutazione di queste registrazioni spetta alla Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita con il regolamento REACH, la quale riceve e valuta la conformità delle comunicazioni, mentre gli Stati membri valutano le singole sostanze selezionate per verificare gli effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

Qualora i rischi dovessero essere troppo elevati, le autorità hanno la facoltà di bandirle, limitarne l’uso o richiedere una autorizzazione speciale.

Il Regolamento REACH divide le aziende in tre categorie:

  • fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche;
  • importatore: chi acquista singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica, al di fuori dell’UE o del SEE;
  • utilizzatore a valle: aziende che utilizzano sostanze chimiche, spesso in modo inconsapevole, e che devono adeguarsi a ciò che prevede il Regolamento REACH.

Come funziona il REACH?

Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.

Le aziende sono tenute a registrare le sostanze e a tale fine devono collaborare con le altre aziende che stanno eseguendo la registrazione della stessa sostanza.

L’ECHA riceve le singole registrazioni e ne valuta la conformità normativa, mentre gli Stati membri dell’UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA valutano se è possibile gestire i rischi che derivano dalle sostanze.

Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

REACH Regolamento

REACH Campo di Applicazione

Impatto socio economico dovuto
alle autorizzazioni REACH

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COS’È IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH, o regolamento (CE) n. 1907/2006, è un provvedimento dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1 giugno 2017, finalizzato alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, in breve REACH.

Il presente regolamento intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitivitàe l’innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.

Semplificando, con REACH si intende contenere i rischi derivanti dall’impiego di sostanze chimiche, e di regolamentare in modo più puntuale i settori industriali coinvolti, favorendo l’innovazione e la ricerca di sostanze alternative.

Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è la sostituzione dei test sugli animali con metodi alternativi; in effetti, attraverso un processo di valutazione delle sostanze chimiche, non sarà più necessario per le aziende effettuare sperimentazioni sugli animali per registrarne gli effetti collaterali.

APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH si applica a ogni sostanza chimica, non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano:

Al fine di preservare l’integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell’ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate.

REGOLAMENTO REACH: OBBLIGHI PER LE AZIENDE

La responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze dovrebbe spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano.

Come si legge nel testo, il Regolamento REACH attribuisce la responsabilità alle aziende, che devono identificare, registrare e gestire i rischi collegati alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all’interno dell’UE.

Ciò include anche l’obbligo di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente e appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall’uso e dallo smaltimento di ogni sostanza.

È importante, inoltre, attivare un canale di comunicazione tra i produttori di sostanze chimiche, tenuti quindi alla valutazione e registrazione delle stesse, e gli utilizzatori finali, ovvero le aziende che utilizzando queste sostanze per la produzione di beni.

Spetta perciò ai produttori di sostanze chimiche la valutazione e registrazione delle stesse, che dovranno poi interagire con altri produttori e con gli utilizzatori finali, in modo da evitare più test sulle medesime sostanze e favorire lo scambio di informazioni.

La valutazione di queste registrazioni spetta alla Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita con il regolamento REACH, la quale riceve e valuta la conformità delle comunicazioni, mentre gli Stati membri valutano le singole sostanze selezionate per verificare gli effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

Qualora i rischi dovessero essere troppo elevati, le autorità hanno la facoltà di bandirle, limitarne l’uso o richiedere una autorizzazione speciale.

Il Regolamento REACH divide le aziende in tre categorie:

  • fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche;
  • importatore: chi acquista singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica, al di fuori dell’UE o del SEE;
  • utilizzatore a valle: aziende che utilizzano sostanze chimiche, spesso in modo inconsapevole, e che devono adeguarsi a ciò che prevede il Regolamento REACH.

Come funziona il REACH?

Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.

Le aziende sono tenute a registrare le sostanze e a tale fine devono collaborare con le altre aziende che stanno eseguendo la registrazione della stessa sostanza.

L’ECHA riceve le singole registrazioni e ne valuta la conformità normativa, mentre gli Stati membri dell’UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA valutano se è possibile gestire i rischi che derivano dalle sostanze.

Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

REACH Regolamento

REACH Campo di Applicazione

Impatto socio economico dovuto
alle autorizzazioni REACH